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Cortile comune, diritti dei condòmini |
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Mercoledì 16 Marzo 2011 10:44 |
Tra le destinazioni accessorie del cortile comune, la cui funzione principale è quella di dare aria e luce alle varie unità immobiliari, rientra quella di consentire ai condòmini l’accesso a piedi o con veicoli alle loro proprietà, di cui il cortile costituisce un accessorio, nonché la sosta anche temporanea dei veicoli stessi, senza che tale uso possa ritenersi condizionato dall’eventuale più limitata forma di godimento del cortile comune praticata nel passato». Nella specie, la Cassazione (sent. n. 13879/10, inedita) ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la validità della delibera condominiale con la quale, a maggioranza, si era stabilito che l’area scoperta annessa all’edificio condominiale poteva essere utilizzata dal solo proprietario di un locale interno munito di passo carrabile, nel contempo vietando il parcheggio delle autovetture sull’aerea stessa; ha ritenuto la Suprema corte che tale delibera si traducesse in un’illegittima esclusione del potere di uso della cosa comune da parte degli altri comproprietari.
Fonte: CONFEDILIZIA
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